FAQ Previdenza Complementare

FAQ PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1A quanto corrispondono i costi di gestione di Vipensiono e Futuro Pensione?

I costi di gestione dei prodotti in questione sono consultabili all’interno del nostro sito alla pagina https://www.gamalife.it/areaclienti/vipensiono/ e https://www.gamalife.it/areaclienti/futuro-pensione/

2Dove posso verificare i versamenti della mia polizza?
Nella sua area riservata può verificare i dati personali della sua polizza, verificare i versamenti effettuati ed eseguire variazioni anagrafiche
3Posso effettuare versamenti sulla mia forma pensionistica complementare?

In qualsiasi momento puoi decidere di incrementare la tua posizione previdenziale con dei versamenti volontari aggiuntivi. Ti ricordiamo che tutti i versamenti volontari - ad esclusione del Tfr - ed eventuali versamenti del datore di lavoro sono deducibili dal reddito fino al valore di 5.164,57 €. Versando contributi volontari aggiuntivi quindi, non solo incrementerai la tua pensione complementare, ma pagherai meno tasse a fine anno. Se l’importo del versamento, unito ai contributi annui tuoi e del datore di lavoro, supera il limite di deducibilità di 5.164,57 €, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento, ricordati inserire direttamente dall’apposita sezione dell’Area riservata l’importo dei contributi non dedotti. Ovviamente l’ammontare di questi versamenti non dedotti non sarà soggetto a tassazione.

Disponi il bonifico alle seguenti coordinate bancarie inserendo nella causale il tuo codice fiscale + tipologia del versamento:

IBAN: IT58D0310401600000000821505 presso Deutsche Bank - Via San Prospero, 2 - 20121 Milano

Intestato a GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Causale: CODICE FISCALE + VERSAMENTO VOLONTARIO

4Quali sono i vantaggi di una forma pensionistica complementare?

L’adesione alla previdenza complementare consente di:

• assicurarsi una prestazione pensionistica aggiuntiva a quella pubblica al fine di:

- assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale riducendo/colmando il divario tra il reddito percepito durante l’ultimo periodo della vita lavorativa e la futura pensione pubblica (gap previdenziale)

- preservare il tenore di vita raggiunto al termine dell’attività lavorativa

• beneficiare di un regime fiscale vantaggioso sia in fase di accumulo che di prestazione

• usufruire, per i lavoratori dipendenti, anche del contributo del datore di lavoro nel caso in cui sia previsto.

5È possibile interrompere i versamenti, riprenderli o proseguire solo con il TFR?
Sì, il lavoratore può interrompere e riprendere i versamenti alla forma previdenziale a cui è iscritto, fatto salvo che, qualora contribuisca anche con il TFR, il conferimento dello stesso non può essere interrotto.
6È possibile continuare a versare contributi ad una forma pensionistica complementare anche dopo l’età pensionabile?
L’aderente può proseguire la contribuzione alla forma anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. L’aderente che ha maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari e ha volontariamente deciso di proseguire la contribuzione, ha la facoltà di determinare liberamente il momento di accesso a tali prestazioni, secondo quanto stabilito da COVIP.
7Quali sono le agevolazioni fiscali per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari?
I contributi versati dall’aderente ad una forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a € 5.164,57. Questo limite tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro se l’aderente è un lavoratore dipendente ma non del flusso di Tfr eventualmente conferito alla forma pensionistica complementare.
8Qual è il trattamento fiscale dei contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico?
I contributi versati ad una forma pensionistica complementare a favore di un proprio familiare fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto che versa entro il limite annuo di € 5.164,57 e per l’importo non dedotto dal familiare a carico.
9Chi deve comunicare i contributi non dedotti e quando?
Sarà cura dell'aderente comunicare annualmente l'ammontare degli eventuali contributi che non sono stati dedotti. La dichiarazione deve essere fatta entro il 31/12 dell’anno successivo il versamento.
10In che misura è la deduzione dei contributi versati?
Per i contributi versati dal 1° gennaio 2007 (con un max di 5.164,57€) è prevista la deduzione dal reddito. Il risparmio fiscale è in base agli scaglioni in vigore al momento della dichiarazione dei redditi, secondo il calcolo dell'aliquota marginale IRPEF, attualmente: da un minimo del 23 % per redditi fino a 28.000,00€ ad un max del 43% per redditi oltre 50.000,00€. La deduzione fiscale abbatte il reddito sul quale si fa il calcolo delle tasse da pagare. Esempio: Decide di fare un versamento volontario con bonifico bancario di € 3.000 per integrare il suo fondo pensione. Il prossimo anno, nella compilazione della Dichiarazione dei Redditi, indicherà tale importo in deduzione, ottenendo uno “sconto fiscale” di € 1.050 (€ 3.000 x 35% irpef = € 1.050).
11Una persona diversa dall'aderente può effettuare versamenti sul PIP di quest'ultimo?
I versamenti dei contributi devono avvenire esclusivamente dal conto corrente dell'aderente. Una persona diversa può effettuare versamenti unicamente se l'aderente è a suo carico fiscalmente.
12Il TFR viene dedotto dal reddito del lavoratore?
Il TFR non può essere dedotto dal reddito del lavoratore in quanto non costituisce reddito ma è un accantonamento.
13In che modo sono tassati i rendimenti maturati in fase di accumulo?
I rendimenti sono soggetti a una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 20%, inferiore rispetto a quella prevista per altre forme di risparmio. Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli pubblici ed equiparati, la tassazione è fissata al 12,50%.
14Come viene tassata la prestazione pensionistica erogata in forma di rendita e la prestazione pensionistica erogata in forma di capitale?
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale o di rendita sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari oltre il quindicesimo anno con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. L’aliquota del 15% è quindi riducibile fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
15Quando si acquisisce il diritto alla prestazione pensionistica complementare?

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce se sussistono i seguenti requisiti:

• maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente

• almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

16Quale documento essenziale è da produrre per avere il diritto al riscatto per pensionamento?
Il certificato di pensione con la data di pensionamento.
17Se alla data di pensionamento per vecchiaia l'aderente continua a lavorare (autonomo), ha diritto al riscatto?
Presentando il certificato dell'ente di categoria, che attesti la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica può richiedere il riscatto.
18Al raggiungimento del requisito pensionistico sono costretto a riscattare tutto in rendita o posso riscattare tutto in capitale?
È possibile riscattare tutto in capitale se il 70% del capitale maturato, convertito in rendita annua vitalizia lorda, è inferiore alla metà del valore dell’assegno sociale, altrimenti in caso contrario può riscattare il 50% in capitale e il restante 50% in rendita o tutto in rendita. Ad oggi, secondo l’attuale valore dell’assegno sociale, un aderente che ha raggiunto la pensione di vecchiaia (67 anni) può riscattare tutto in capitale se il montante accumulato è inferiore a 93.612,12
19In che modo è tassata la rivalutazione della rendita?
In caso di rendita rivalutabile, il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 26%.
20Quali tipologie di rendite posso richiedere?

Di seguito le tipologie di rendita e la relativa spiegazione:

- vitalizia: erogata all'assicurato fin tanto che è in vita

- certa 5 o 10 anni: pagata ai beneficiari designati fino a 5/10 anni nel caso in cui l'assicurato muoia nei 5 o 10 anni, dopo questo periodo, se l’aderente è ancora in vita, si trasforma in rendita vitalizia

- reversibile: pagata all'assicurato fin tanto che è in vita e successivamente alla testa reversionaria, l'importo lordo della rata cambia in base anche alla % di reversibilità (100,60,50)

- controassicurata: erogata all'assicurato fin tanto che è in vita e successivamente in caso di decesso, il montante non ancora erogato in rendita verrà pagato agli eredi.

21In quali altri casi è possibile richiedere prima del pensionamento il riscatto parziale della propria posizione?

È possibile richiedere un riscatto parziale (fino al 50%) della posizione individuale maturata, nei casi di:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi

- ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

- Perdita dei requisiti di partecipazione al fondo a fronte di un’inoccupazione senza limiti temporali

22Come vengono tassati i casi di riscatto per inoccupazione e invalidità?
Nei casi previsti dalla normativa per la richiesta di riscatto parziale o totale per inoccupazione da più di 48 mesi e invalidità, sull’importo erogato, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta in fase di accumulo, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari oltre il quindicesimo anno con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (l’aliquota del 15% è quindi riducibile fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari). È possibile richiedere il riscatto per inoccupazione senza limiti temporali (perdita dei requisiti di partecipazione al fondo) in questo caso la normativa prevede una tassazione con un’aliquota pari al 23%.
23Cos’è la RITA?
Prima della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia si può richiedere una rendita al proprio fondo pensione attingendo a tutto o parte di quanto accumulato. In particolare, consente un pensionamento anticipato di cinque anni, ma se si è inoccupati da 24 mesi o più al momento della richiesta, allora l’anticipo può arrivare a dieci anni prima, sempre rispetto alla pensione di vecchiaia (oggi 67 anni come età minima presso l’INPS). Si tratta, quindi, di un vantaggio offerto dalle forme pensionistiche complementari per chi vuole andare in pensione anticipatamente e/o a tutela della perdita del lavoro per chi è vicino al pensionamento e può avere difficoltà a ricollocarsi.
24Quali sono i requisiti per chiedere la RITA?

La RITA può essere richiesta da un aderente da almeno cinque anni alla previdenza integrativa alle seguenti condizioni:

• al momento della richiesta deve aver concluso l’attività lavorativa: la cessazione dell’attività lavorativa è richiesta solo al momento della richiesta della R.I.T.A. al fondo pensione. Infatti, come chiarito dalla Covip non è esclusa la possibilità di ricominciare a lavorare mentre si percepisce la R.I.T.A. e secondo qualsiasi forma di attività lavorativa.

• deve aver versato almeno 20 anni di contributi presso la gestione di previdenza pubblica di appartenenza

• avere (ad oggi) un’età anagrafica inferiore di massimo 5 anni rispetto a quella richiesta per la pensione di vecchiaia, quindi almeno 62 anni (se l’ente pensionistico è l’INPS)

• se inoccupati da 24 mesi, stessi requisiti ma con la possibilità di avere un’età anagrafica di 57 anni (dieci anni prima della pensione di vecchiaia INPS).


La RITA viene erogata dal momento della richiesta fino a quello del pensionamento per un periodo massimo di cinque anni o dieci anni, che si intendono compresi tra l’età anagrafica al momento della richiesta e quella prevista per la pensione di vecchiaia.

Dunque la R.I.T.A. la richiede chi non lavora più, ma non ha diritto alla pensione di vecchiaia mancando ancora cinque o dieci anni. Se però ha diritto ad una forma di pensione anticipata, come ad esempio opzione donna, l’aderente al fondo pensione può richiedere comunque la R.I.T.A., perché non cumulabile solo rispetto a quella di vecchiaia.

25Come viene tassata la RITA?
Anche per la RITA la tassazione è agevolata così come per la pensione integrativa. Viene applicata la stessa ritenuta a titolo d’imposta con aliquota massima del 15%, contro le normali aliquote IRPEF applicate sul reddito complessivo, che vanno dal 23% al 43%. E’ prevista l’ulteriore agevolazione fiscale della riduzione dell’aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione ad un fondo pensione successivo al quindicesimo, per un massimo di riduzione di 6 punti percentuali. L’aliquota applicata alla RITA può scendere fino al 9%.
26È possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione per far fronte a spese sanitarie e come viene tassata?
Si. in un qualsiasi momento (vale a dire a prescindere dall’anzianità di partecipazione maturata nella forma pensionistica complementare) l’aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 75% del montante accumulato fino al momento della richiesta per far fronte a spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se stesso, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. La liquidazione è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo anno con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (l’aliquota del 15% è quindi riducibile fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari). L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti maturati durante la fase di accumulo.
27E' possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa e come viene tassata?
Si. Decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l’aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 75% del montante accumulato fino al momento della richiesta per far fronte all’acquisto ovvero alla ristrutturazione della prima casa per sé stesso o per i figli. La liquidazione è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L’aliquota del 23% si applica sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti maturati durante la fase di accumulo.
28E' possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione anche per motivi diversi dalle spese sanitarie o dall’acquisto della casa e come viene tassata?
Si, decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l’aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 30% del montante accumulato fino al momento della richiesta per ulteriori esigenze non meglio specificate dalla normativa. La liquidazione è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L’aliquota del 23% si applica sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti maturati durante la fase di accumulo.
29Anticipazione per acquisto prima casa: in alternativa al rogito può essere accettato il documento presentato alla banca per richiesta del mutuo?
Può essere accettata la domanda presentata alla banca per l'erogazione del mutuo a condizione che sia specificato che il mutuo è richiesto per l'acquisto di prima casa e che vi sia l'accettazione (timbro e firma) da parte dell'ente erogante.
30Anticipazione: quanto può essere il tempo intercorrente tra la data di richiesta e la data di acquisto della prima casa?
L'anticipazione presuppone una stretta connessione tra la richiesta del beneficio e la necessità di acquistare la casa "la cui esistenza, in ipotesi di acquisto già avvenuto, va esclusa quando il decorso del tempo sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l'esigenza tutelata dalla norma". Da risposte fornite da COVIP in materia di anticipi emerge che il benestare o la logica di concessione dell'anticipo è per un tempo massimo di 1 anno e mezzo.
31È possibile l'anticipo sul valore di riscatto per l'acquisto della prima casa da parte del coniuge dell'aderente?
Sì, è possibile ma solo in presenza di comunione dei beni.
32In che misura è possibile l'anticipazione per ristrutturazione?
È possibile nella misura massima del 75%, comunque la prestazione erogata dalla compagnia sarà commisurata all'importo delle fatture presentate dal richiedente.
33L'anticipo prima casa è valido anche per la costruzione?
L'anticipo prima casa è valido anche nel caso di costruzione.
34Casalinghe, benestanti e persone che non hanno attività di lavoro devono attendere l'età di pensionamento dell'assegno sociale per chiedere la liquidazione del PIP?
Sì, devono attendere l'età di pensionamento dell'assegno sociale. A quella data dovranno esibire il certificato di pensione relativo.
35L'aderente lavoratore che non raggiunge i contributi minimi pensionistici, quando può chiedere il riscatto della polizza?
Può richiedere il riscatto al raggiungimento dell'età pensionabile stabilita dall'attuale legislazione sulla scorta di certificato di pensionamento.