Informativa oblio oncologico

Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la Legge 7 dicembre 2023, n. 193 (pubblicata nella G.U. n. 294 del 18.12.2023), entrata in vigore il 2 gennaio 2024, ha introdotto nell’ordinamento italiano disposizioni  in  materia  di parità di trattamento, non discriminazione e  garanzia  del  diritto all’oblio  delle  persone  guarite  da  patologie oncologiche (c.d. diritto all’oblio oncologico).

Per “diritto all’oblio oncologico” si intende il diritto delle persone  guarite  da  una  patologia  oncologica di  non fornire informazioni né subire indagini in  merito  alla  propria  pregressa condizione patologica nei casi previsti dalla presente legge.

Di conseguenza, in sede di stipula o rinnovo dei contratti di assicurazione avvenuti successivamente all’entrata in vigore della Legge 193/23,  l’Assicurato non è più tenuto a dichiarare informazioni relative a patologie oncologiche dalle quali sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni (5 anni nel caso di patologia oncologica insorta prima dei 21 anni di età compiuti). Per “conclusione del trattamento attivo per patologie oncologiche”, si intende la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico effettuato, in mancanza di recidive, da cui decorre il periodo per maturare il diritto all’oblio oncologico. Peraltro, qualora fossero state precedentemente fornite, le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse non possono avere alcuna rilevanza se sono nel frattempo maturati i requisiti per l’esercizio del diritto all’oblio.

In attuazione della normativa primaria il Ministero della Salute ha emanato i seguenti due Decreti:

  • il Decreto 22 marzo 2024, successivamente modificato dal Decreto 28 novembre 2024, che reca l’elenco di specifiche patologie oncologiche (Allegato I al Decreto), per le quali è richiesta la decorrenza del numero di anni (dalla conclusione del trattamento per la maturazione del diritto all’oblio), indicato nella tabella qui allegata e che potrà essere all’occorrenza aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno;
  • il Decreto 5 luglio 2024, recante la disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull’oblio oncologico, che il contraente è tenuto ad inviare tempestivamente all’impresa di assicurazione o all’intermediario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Infine anche IVASS, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 2, comma 7 della L. n. 193/2023 che le demanda il potere di stabilire le modalità di attuazione del diritto all’oblio oncologico, “eventualmente predisponendo formulari e modelli”, è intervenuta, con Provvedimento n. 169/2026, sull’informativa precontrattuale e in corso di contratto al fine di adeguarne i relativi contenuti agli obblighi informativi posti a capo dei distributori e delle imprese di assicurazioni.